Il rischio spazi confinati: quale e quanta formazione?

Il rischio spazi confinati: quale e quanta formazione?

La legislazione internazionale ha da tempo fornito una definizione chiara di “ spazi confinati ”, distinguendoli in cinque diverse categorie a seconda del settore nel quale essi si trovino (edilizia, settore industriale, agricoltura, navi e porti).

Al contrario, in Italia esiste ancora parecchia confusione sul tema poiché, ancora oggi, un’unica definizione tenta di raggruppare sotto di sé situazioni talvolta molto distanti tra loro.

La normativa italiana identifica in maniera pressoché analoga gli spazi confinati e gli ambienti sospetti di inquinamento, così come tratta in maniera univoca le misure preventive da adottare in presenza dell’uno e dell’altro caso.

I rischi più comuni del lavoro in spazi confinati

Per via della loro conformazione spesso stretta, di difficile accesso e con scarso ricambio naturale d’aria, sono numerosi i rischi che caratterizzano gli spazi confinati o a rischio inquinamento. Innanzitutto, bisogna valutare la possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria e la conseguente mancanza di ossigeno che può sorprendere improvvisamente i lavoratori e causarne lo svenimento o, talvolta, anche la morte per asfissia.
Da non trascurare poi sono le problematiche legate alle condizioni microclimatiche: elevata umidità, calore eccessivo e talvolta il rischio incendio, dovuto alla presenza delle sostanze inquinanti sopra citate, quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, ed altri.
Ancora, un rischio spesso presente è quello legato alle cadute dall’alto, soprattutto quando il lavoro avviene in prossimità di tombini, fosse, vasche, silos che prevedono uno sviluppo dell’area di lavoro in profondità. Nell’eventualità che un incidente si verifichi, di notevole difficoltà risulta essere il recupero dell’infortunato, indipendentemente dalla natura dell’ambiente confinato.

Formazione, addestramento ed aggiornamento per addetti che accedono in spazi confinati

I settori lavorativi considerati maggiormente soggetti a queste situazioni sono solitamente quello industriale e quello agricolo: il primo per la presenza di vasche e cisterne che richiedono attività di pulizia e di manutenzione; il secondo per la presenza di silos di stoccaggio dove gli operatori sono esposti all’inalazione di polveri e materiale organico decomposto ed al rischio di caduta all’interno di essi.

Tuttavia, indipendentemente dal grado di pericolosità nel quale i lavoratori possono incorrere, in presenza di spazi confinati gli operatori devono sempre essere formati ed addestrati per sapere affrontare l’ambiente di difficile natura e prevenire o proteggersi da eventuali rischi e pericoli.

A regolare la materia degli spazi confinati sono il D.gls 81/2008 s.m.i ed il DPR 177/2011: il secondo, nello specifico, indica i criteri per la qualificazione delle imprese che operano in spazi confinati o ambienti a sospetto inquinamento e definisce i contenuti di formazione ed addestramento diretti agli addetti ai lavori in spazi confinati.

È importante sottolineare l’obbligo di effettuare una formazione  relativa agli spazi confinati, affinché gli addetti ai lavori siano consapevoli delle loro caratteristiche e problematiche. E’ consigliabile inoltre svolgere un aggiornamento a distanza di qualche anno per ripassare gli argomenti, introdurre eventuali novità del settore e alimentare nuovamente la consapevolezza degli operatori.

In situazioni in cui siano assegnate attività in regime di appalto o subappalto, è obbligo del committente erogare la formazione e l’addestramento specifico, e successivi aggiornamenti, ai lavoratori che opereranno in ambienti confinati e a sospetto di inquinamento, compresi i datori di lavoro delle singole imprese se operativi essi stessi in cantiere.
La formazione deve essere documentata, testata e di durata commisurata alla natura dell’ambiente di lavoro.

Le criticità introdotte dal DPR 177/11

Se da un lato il DPR 177/11 fornisce un approfondimento in merito al discorso spazi confinati, dall’altro determina alcuni dubbi applicativi dovuti alla poca precisione:

1 – non definisce con chiarezza cosa si intende per spazio confinato, lasciando dubbi su come procedere in presenza di situazioni meno chiare dei classici pozzi, cisterne, silos e cunicoli;
2 – prevede la preparazione dei lavoratori mediante corsi, i cui contenuti, però, non sono stati ancora definiti univocamente. Anche in questo caso, quindi, resta il dubbio in merito a come debba essere gestita la formazione e a come debbano essere qualificate le imprese, in attesa della definizione dei contenuti;
3 – il comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 177/11 indica che il datore di lavoro committente deve erogare una formazione alle imprese esecutrici di durata di almeno un giorno: tale obbligo può apparire, oltre ché non chiaro per la durata temporale richiesta (8 ore o 24 ore?), forse eccessivo per alcune tipologie di intervento.

 

Scopri la risposta Sicurform ai dubbi del D.P.R. 177/2011

 

 

 

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